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condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a tre giorni di permessi retribuiti su base
mensile, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Di conseguenza, l’ordinamento già assicura un rilievo giuridico ai legami di
parentela e di affinità entro il terzo grado a determinati fini legati alla cura e
all’assistenza di persone disabili gravi, qualora si verifichino alcune condizioni, che
sono del tutto assimilabili a quelle stabilite dal legislatore per la fruizione del congedo
straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, cioè a dire che
la persona disabile sia in situazione di gravità accertata, non sia ricoverata a tempo
pieno e esclusivamente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di parenti o
affini più prossimi. Né si può comprendere perché il riconoscimento dell’apporto dei
parenti e degli affini entro il terzo grado all’assistenza dei disabili gravi debba essere
circoscritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992; tale
asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell’omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati
a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella disposizione impugnata.
5.– Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1)
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del
congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo
grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti
degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura
della persona in situazione di disabilità grave.
2)
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella parte
in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine
convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di
poter fruire del congedo straordinario», con ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della