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tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della
persona disabile.
Va ricordato che il d.lgs. n. 119 del 2011 ha inciso anche sugli istituti indiretti
della retribuzione, che in passato erano riconosciuti anche in relazione ai periodi di
fruizione del congedo, stabilendo che il periodo straordinario di congedo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine
rapporto. Il legislatore ha inoltre stabilito un tetto massimo all’indennità dovuta al
lavoratore e alla relativa contribuzione figurativa. D’altra parte il datore di lavoro
privato detrae l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti.
In tal modo, lo Stato eroga una provvidenza sociale in forma indiretta, sostenendo
gli oneri relativi al congedo straordinario retribuito, che consentono al lavoratore di farsi
carico dell’assistenza di un parente disabile grave, percependo un’indennità
commisurata alla retribuzione.
3.4.– Da quanto fin qui esposto, si può osservare che l’istituto dei congedi per
assistere familiari portatori di handicap grave ha subito una profonda trasformazione,
sotto un duplice profilo: il primo riguarda gli aspetti economici e il secondo i soggetti
destinatari della norma.
Sotto il primo profilo, la disposizione impugnata, nel testo oggi in vigore, delinea
un beneficio che assicura al lavoratore una entrata per tutto il periodo in cui è esonerato
dall’attività lavorativa; detta indennità è commisurata all’ultima retribuzione percepita,
anche se non del tutto coincidente con la stessa, entro un tetto massimo annuale e per
una durata non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; d’altra parte,
l’onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di
quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. In tal modo il
legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi,
basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e,
in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della
Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e
118, quarto comma, Cost. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione
della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici,
attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il
quale ne fruirà a beneficio dell’assistito e nell’interesse generale. Il congedo
straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con