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3.2.– Giova ancora ricordare che il congedo straordinario per l’assistenza a
persone portatrici di handicap grave, così come si è venuto configurando a seguito dei
ripetuti interventi del legislatore fin qui ricordati, è stato più volte portato all’esame di
questa Corte che, con successive pronunce, ha progressivamente ampliato il novero dei
soggetti aventi diritto al beneficio.
Ad un primo vaglio della problematica, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di
fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori fossero
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio affetto da handicap, perché
totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).
In una seconda occasione, è stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale della
medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli
altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione
di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).
Da ultimo, l’illegittimità costituzionale ha colpito la medesima disposizione nella
parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche
qualora questi fosse l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona
affetta da handicap grave (sentenza n. 19 del 2009).
3.3.– Successivamente alle ricordate decisioni della Corte costituzionale, il
legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi spettanti per l’assistenza
a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell’art. 23
della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro). Tale delega è stata attuata dal decreto legislativo
18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi), in particolare dagli artt. 3 e 4.
Il testo oggi in vigore dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, come
modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto
è riconosciuto, recependo gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi
in questi anni, poco sopra ricordati, ma altresì individuando un rigido ordine gerarchico