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3.1.– Il congedo straordinario oggi all’esame di questa Corte costituisce uno
sviluppo o, meglio, una gemmazione di analoga provvidenza, originariamente prevista
dall’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città). La suddetta disposizione, al comma 2, ha riconosciuto per la prima volta ai
lavoratori dipendenti pubblici e privati la possibilità chiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla
retribuzione. Detta previsione è tuttora in vigore.
Successivamente, l’art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), ha aggiunto all’art. 4 della legge n. 53 del 2000 il comma 4-
bis
in
base al quale i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, hanno
diritto a fruire del congedo previsto all’art. 4, comma 2, percependo un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione.
In tal modo, dalla previsione generale del congedo straordinario non retribuito,
per gravi motivi familiari, di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, è
derivato un analogo, ma autonomo, congedo per l’assistenza a persone in situazione di
handicap grave, assistito dal diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa e fruibile alternativamente da
parte dei genitori (anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi) lavoratori, dipendenti pubblici o privati, i cui figli si trovassero in
situazione di disabilità grave da almeno cinque anni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
A seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l’istituto del congedo
straordinario fu inserito al comma 5 dell’art. 42, rubricato «Riposi e permessi per i figli
con handicap grave» e, con la modifica operata dall’art. 3, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il beneficio fu riconosciuto a
prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di
disabilità grave.