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di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità; infine,
sarebbe leso anche l’art. 3 Cost., poiché di fronte ad una posizione sostanzialmente
identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla
norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da
handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata
inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria.
2.– Il TAR rimettente sottopone all’esame di questa Corte una richiesta di
pronuncia additiva, volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai
principi costituzionali invocati. Due sono le questioni prospettate, in via gradata, dal
giudice
a quo
.
2.1.– La prima mira ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non
consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di
gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
Tale questione non può essere considerata ammissibile, in ragione del fatto che
esigerebbe dalla Corte una pronuncia volta ad introdurre nella disposizione impugnata
una previsione di chiusura, di contenuto ampio e indeterminato, in quanto mirante ad
estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti.
La questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in altri giudizi analoghi per
oggetto, una tale questione, oltre ad eccedere dai limiti della rilevanza nel caso di
specie, avrebbe un
petitum
indeterminato e chiederebbe alla Corte un intervento
additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata (sentenza n. 251 del
2008 su oggetto diverso,
ex plurimis
, sentenze n. 301 e n. 134 del 2012, n. 16 del 2011,
n. 271 del 2010, ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012).
2.2.– La seconda questione, avente ad oggetto il medesimo art. 42, comma 5, del
d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a
fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri
soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave,
debitamente accertata, è fondata.
3.– Per un adeguato inquadramento della questione sollevata, occorre,
preliminarmente, ricostruire la
ratio legis
dell’istituto del congedo straordinario di cui
all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce dei suoi presupposti e delle
vicende normative e giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato.