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Con il secondo decreto l’ufficio dell’organizzazione delle relazioni del personale e
della formazione del Ministero della giustizia aveva annullato
ex tunc
due
provvedimenti con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per
assistenza a disabile in situazione di gravità per un totale di 120 giorni. Con lo stesso
decreto era stata disposta nei confronti del sig. F.U. la contestuale decadenza da ogni
trattamento economico.
L’istanza è stata rigettata, afferma il TAR, innanzitutto, per il fatto che S.A. non
era il padre, come affermato dal ricorrente, ma il marito della sorella della madre; in
secondo luogo, poiché S.A., essendosi rivelato lo zio, non rientrava nel novero dei
congiunti disabili, per i quali l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede il
beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con lui convive.
Il sig. F.U. afferma di aver utilizzato l’appellativo di padre e non di zio per
un’abitudine basata su un legame affettivo rafforzato dalle particolari vicende della sua
vita, e comunque sottolinea che la diversità dei cognomi escludeva ogni possibilità di
equivoco per l’amministrazione. Ciò premesso sostiene che la particolare posizione di
S.A. potrebbe farsi rientrare nell’ambito dei soggetti individuati dall’art. 42 del d.lgs. n.
151 del 2001, tenuto conto anche del fatto che nessun altro familiare può farsi carico
dell’assistenza dello zio. In subordine, il ricorrente eccepisce l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 per violazione degli artt.
2, 3, 29 e 32 Cost.
2.– Il Tribunale rimettente, premesso che gli elementi evidenziati nel ricorso
inducono a ritenere che vi sia stato un involontario errore materiale, indotto dalle
particolari vicissitudini della sua vita, non aderisce alla proposta del ricorrente secondo
cui dovrebbe essere accolta un’interpretazione estensiva della disposizione richiamata,
in modo da ricomprendere, tra i soggetti che possono fruire del beneficio, in assenza di
parenti o affini espressamente inclusi nel comma 5 dell’art. 42, anche i nipoti
conviventi. Tale beneficio, infatti, determinerebbe una deroga rispetto alla disciplina
generale del rapporto di lavoro, cosicché le ipotesi di congedo straordinario retribuito
contemplate dalla legge sarebbero da considerarsi tassative.
Esclusa la possibilità di una interpretazione estensiva, capace di portare
all’ammissione di detto beneficio a favore di un ulteriore soggetto non previsto
ex lege
,
il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dubitare della legittimità
costituzionale della norma in esame.