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1.– Con ordinanza del 7 novembre 2012, il Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli
artt. 2, 3, 29, 32, 118, quarto comma, nonché 4 e 35 della Costituzione.
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 rubricato «Riposi e permessi per i
figli con handicap grave» prevede, nel testo in vigore, che: «Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi».
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri
costituzionali «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad
altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità,
debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario; solo in via subordinata,
«nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo
ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a
prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata».
1.1.– Il giudizio principale ha a oggetto il ricorso promosso da F.U., assistente
capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Palmi, contro due
decreti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
Direzione generale del personale e della formazione.
Con il primo decreto l’amministrazione ha rigettato l’istanza di trasferimento,
presentata da F.U., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per poter
assistere il proprio zio materno S.A., nominato nel 1985 protutore e fattosi carico del
mantenimento del ricorrente, rimasto orfano, con lui convivente. La domanda di
annullamento di questo primo decreto è stata definita con sentenza parziale.