Pagina 732 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Per la rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi
conti:
PTA30100 – Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui
all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012;
PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui
all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012;
GAU30179 – Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui
all’art. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);
GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui
all’art. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).
Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni ASpI e mini-ASpI ed il conseguente
pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la
quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).
La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle
prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione già in uso.
Per l’acquisizione nella contabilità di ciascuna Sede interessata dei biglietti contabili per il
pagamento delle nuove indennità, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 121
del 4 dicembre 2009, relative all’accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del
reddito.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nell’ambito del
partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio già in uso, ai
quali è stata opportunamente adeguata la denominazione:
“3037” – Indennità DS, ASpI e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti);
“3078” – Somme non riscosse dai beneficiari – Ds, ASpI e mini-ASpI – GIAS.
La rilevazione di eventuali recuperi delle indennità di che trattasi e del relativo credito, deve
avvenire ai seguenti conti:
PTA24130 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione ASpI, di cui
all’art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;
PTA24131 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI, di
cui all’art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;
PTR00030 – Prestazioni da recuperare
per i recuperi nell’ambito della nuova gestione;
ovvero ai conti:
GAU24179 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione ASpI, di cui
all’art. 2, commi da 1 a 18 del d.lgs. n. 92/2012;
GAU24180 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI, di
cui all’art. 2, commi da 20 a 24 del d.lgs. n. 92/2012;
GAU00030 – Prestazioni da recuperare
per i recuperi in ambito GIAS.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse
verranno imputate ai conti GAU00030 e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del
conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”, opportunamente
aggiornata.