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A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio già in
uso, ridenominati:
“1040” – Indebiti relativi a DS, ASpi e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
“1097” – Indebiti DS ordinaria, ASpI e mini-ASpI– GIAS.
Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per
evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni
eventualmente divenuti inesigibili.
Si precisa che, per la rilevazione contabile dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpi 2012”
(cfr. msg n. 20774 del 17 dicembre 2012), vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali
nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per l’ottenimento della precedente indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dell’art. 2, comma 24 della
legge di riforma, che ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità
mini-ASpi, si utilizzeranno gli stessi conti in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-
ASpI a regime.
Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno
distintamente i recuperi di tali somme, effettuati in occasione della riliquidazione della
prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:
PTA52100 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la
quota imputata al conto PTA30100);
PTA52101 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per la
quota imputata al conto PTA30101);
GAU52179 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione ASpI per riliquidazione (per la
quota imputata al conto GAU30179);
GAU52180 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI per riliquidazione (per
la quota imputata al conto GAU30180).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
- qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione (es: riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione provvisoria effettuata
sempre a tale titolo), il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti
PTA52/…, GAU52/…, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è
avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente
erogata (es: riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ASpI di una precedente liquidazione
dell’indennità mini-ASpI, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti
assicurativi previsti per l’indennità ordinaria, ovvero riliquidazione dell’indennità mini-ASpI, nel
caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-ASpI 2012 successiva ad una
domanda mini-ASpI), è necessaria la seguente distinzione:
se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata
liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest’ultima deve essere imputato ai citati
conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180;
viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione
sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine
dell’esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza