Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita
parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di
durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-
ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente
prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della
stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere
nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
Inoltre, la legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 22, della legge di riforma citata con
riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione ASpI applicabili anche all’indennità
mini-ASpI. In particolare, per l’indennità mini-ASpI è stato espunto il richiamo al comma 15
che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento .
Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto
assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di
cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma.
Si confermano pertanto le disposizioni contenute nel punto 3.3 della più volte richiamata
circolare.
4. Applicabilità delle norme in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non
agricola.
Infine la legge di stabilità inserisce all’art. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale
prevede che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applichino,
salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola.
Si confermano, pertanto, le disposizioni contenute nel punto 9 della circolare n. 142 del 2012.
5. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare, nel sistema contabile dell’Istituto, gli effetti economico-finanziari e
patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dall’esercizio
2013, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), specifica
evidenza contabile:
PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, di cui all’art. 2, comma
1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di
disoccupazione ordinaria, denominata ASpI, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 2 della
richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti l’indennità riconosciuta ai soggetti
in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-ASpI, di cui al paragrafo 3 della predetta
circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti, per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito
con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dall’art. 2, comma 69, lettera b) della legge in
argomento.
L’onere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato
e, pertanto, dovrà essere rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).