Pagina 730 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola.
5. Istruzioni contabili
Premessa.
L’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora legge di stabilità), ha
apportato, tra l’altro, modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di
riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-
ASpI.
Si rende necessario, pertanto, precisare ed integrare le disposizioni impartite in materia con la
circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 come di seguito illustrato.
1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI
La legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma
del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime
dell’indennità di disoccupazione ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1 gennaio 2016.
Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale
periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al
citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti l’inciso ”
nel medesimo periodo”
è sostituito da
“negli
ultimi dodici mesi”
e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”
nel medesimo periodo”
è
sostituito da
“negli ultimi diciotto mesi”.
Alla luce delle modifiche di cui sopra il punto 2.5 della richiamata circolare deve essere così
precisato:
a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un
periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a
titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la
data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per
un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due
anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di
disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione
del rapporto di lavoro.
2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
La legge di stabilità, modificando l’art. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del
lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione
mini-ASpI là dove all’art. 2, comma 21, l’inciso “
detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti nel periodo”
è sostituito da
“ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi
che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione
''.
Pertanto relativamente al punto 3.2, primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa
che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di
lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione della prestazione.