Pagina 727 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Si precisa che per determinare la durata della prestazione, così come già prima illustrato per il
diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge
638/1983 e legge 389/1989). La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
3.3 - Sospensione della prestazione
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di
cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua
ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già
indicato al precedente punto
2.8.a
in tema ASpI.
4 – Definizione del trattamento da porre in pagamento
Si precisa che, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per la quale non
risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore
richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno
verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di
disoccupazione mini-ASpI.
5 - Revoca giudiziale delle prestazioni
Si coglie l’occasione di rammentare che ai sensi dell’art 2, commi dal 58 al 62, della legge di
riforma con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità
terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione,
associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le
associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune
prestazioni tra cui l’indennità di disoccupazione.
Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall’adozione dei
medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata esecuzione.
Le prestazioni di ASpI e mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali
daranno attuazione a tali provvedimenti.
Si fa comunque riserva di fornire, qualora necessario, con specifico messaggio, ulteriori istruzioni.
6 – Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti
d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli
ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti
pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente
versata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per le due indennità.
12