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Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia non è previsto il
pagamento della relativa gratifica.
7 – Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in
materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura
che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento
amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i
“Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di
utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli
stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della
vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si
ricorda decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di
definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata
definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di
90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale.
8 – Regime fiscale
Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono
assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (Dlgs 2 settembre 1997, n. 314), opererà
sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la
prescritta documentazione fiscale (CUD).
L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad
effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
9 – Istituti in vigore
Alle prestazioni oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non previsto
espressamente dalla legge di riforma e in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di
indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Il Direttore Generale
Nori
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