decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n.160, norma che istituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di
tutti i lavoratori.
Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata
come individuati al paragrafo 2.1 della presente circolare e che involontariamente abbiano perduto
tale occupazione
All’indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell’indennità di
disoccupazione ASpI (già fin qui illustrata) per quanto attiene a:
a. destinatari;
b. stato di disoccupazione;
c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione;
d. misura della prestazione;
e. decorrenza della prestazione;
f. modalità e tempi di presentazione della domanda;
g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della
prestazione;
h. decadenza dall’indennità (si specifica che per la mini-ASpI, nell’ipotesi della lettera b) del
paragrafo 2.9, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a
cinque giorni);
i. anticipazione dell’indennità.
Si precisa che per il combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 69, lettera b) con riferimento
agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni
relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Sono invece specificatamente disciplinati gli aspetti riportati ai successivi punti.
3.1 – Requisiti
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12
mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano
dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le
settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o
dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge
389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i
quali continuano a permanere le regole vigenti.
Si chiarisce che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
Per la verifica del requisito contributivo per la prestazione in esame quanto già precisato al
precedente punto 2.3.
3.2 - Durata della prestazione
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane
di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i
periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
11