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f) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di
attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;
g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore
almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.
Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Si precisa che la riforma ha espressamente abrogato l’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre
2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che disciplinava la
decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di una
offerta di un lavoro con
inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza
.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente
obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del
verificarsi dell’evento interruttivo.
2.10 - Anticipazione dell’indennità
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento -
pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per
associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015.
Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità
per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 19 della legge di riforma.
2.11 - Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima
del 2013
Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente
dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla
scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni.
3 - Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a
requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio
2013.
Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede, con la medesima decorrenza
dell’avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del
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