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totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui
trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori
a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente. Si richiama comunque, sul lavoro accessorio,
quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 18 del 2012.
L’articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l'anno 2013, le
prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti
locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per
anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha
previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
2.8.c - Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla
quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un
importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la
data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La
riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i
proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all’Istituto.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo,
ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a
montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a
maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova
dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente
recuperate.
2.9 – Decadenza dall’indennità
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti
casi:
a. perdita dello stato di disoccupazione;
b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui
all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
d. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti
per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale proposito si richiama la circolare
n. 138 del 26 ottobre 2011.
Dal combinato disposto dall’art 2, comma 40 e comma 41, e dall’articolo 4, commi 41 e 42, della
legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:
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