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f. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
2.7 - Decorrenza della prestazione
L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia
presentata successivamente all’ottavo giorno;
3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego
e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
4. dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto 2.6 qualora la domanda sia
stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda
qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che nel caso previsto invece alla lettera b) dello stesso punto la decorrenza della
prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma
restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
2.8 – Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato
La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di
sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del
rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad
essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata
sospesa.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine,
come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per
dimissioni del lavoratore.
Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova
occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova
normativa.
La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di
lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI.
Si precisa che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un
lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si
tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.8.b - Lavoro accessorio
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla
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