Pagina 722 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni,
sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei
limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere da tale data:
a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un
periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a
titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente
la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza
della prestazione;
b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per
un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi
due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di
disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione
del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione
superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il
diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge
638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si
applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti
per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
2.6 - Presentazione della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare
apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento
per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo
mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio - 15
marzo; 2 luglio - 2 settembre).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo
indennizzabile che è così individuato:
a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si
precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito
nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal
lavoratore);
c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia
comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione
del rapporto di lavoro;
e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso
ragguagliato a giornate;
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