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o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata, a cura della procedura DS Web, al
valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in uni-emens.
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75
per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro
mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui sia
superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una
somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore
giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;
tale importo sarà comunque comunicato annualmente con apposita circolare.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un
ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Si fa presente che ai sensi dell’art. 2, comma 27, della legge di riforma per quei lavoratori per i
quali non trovavano applicazione i contributi di cui agli artt. 12, comma 6 e 28, comma 1 della
legge 2 giugno 1975, n. 160, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento dell’indennità di
disoccupazione ASpI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell’aliquota effettiva di
contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni
legislative, nell’arco di 5 anni. A tal fine l’esatta misura sarà determinata annualmente con
specifico decreto ministeriale. Si evidenzia che l’art. 2, comma 27, della legge di riforma ha
previsto una disciplina di specie per l’ipotesi in cui il decreto annuale non venga adottato.
2.5 - Durata della prestazione
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età
anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco
dei prossimi tre anni.
Nel
periodo transitorio
la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti
termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni;
quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni,
nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
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