2.3 – Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al
principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai
fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:
a. i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di
lavoro subordinato;
b. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta
già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati
e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
c. i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità
di totalizzazione;
d. l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di
cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi
di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità
di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o
dell’altra indennità di disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della
prevalenza. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i
parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri
agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non
abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
a. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
b. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
c. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio
convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale
presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto
ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
2.4 - Base di calcolo e misura
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e
delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens), divisa per il totale delle
settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il
coefficiente numerico 4,33.
Si precisa che ai fini di detto calcolo saranno considerate tutte le settimane, indipendentemente
dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X”
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