fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del
20 ottobre 2003 qualora motivate:
dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d.
mobbing
;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell’azienda;
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice
civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del
dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è
ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km
dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi
pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006);
2. nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del
Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come
sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la
conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con
l’erogazione della nuova indennità di disoccupazione.
c)
possano far valere almeno due anni di assicurazione
.
Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo
contro la disoccupazione. Si precisa che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno
in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012;
il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale
data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di DS
(contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una settimana coperta
da contribuzione DS);
d)
possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione
(contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge
638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si
applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti
per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Si ricorda, infine, che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente
contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1
gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito
contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta,
continua a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione
alla nuova indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle
nuove categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale
risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro,
può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova
tutela di disoccupazione.
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