Pagina 718 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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sostituisce la precedente tutela di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29
novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni, abrogato dall’art. 2, comma 55 della legge di riforma.
Con riferimento ai soci lavoratori di cooperativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge di
riforma, hanno diritto alla tutela in argomento anche i soci lavoratori delle cooperative di cui al
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreché abbiano
instaurato, con la propria adesione o successivamente all’istaurazione del rapporto associativo, un
rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142 e successive modificazioni.
Con riferimento al personale artistico, la tutela viene estesa per il combinato disposto dell’art. 2,
commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto
infatti, l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva
escluso questa categoria di lavoratori dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione
involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. In questo senso deve, pertanto,
essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall’Istituto con la circolare 105 del 5
agosto 2011 e la circolare 22 del 13 febbraio 2012.
Non sono destinatari della nuova disciplina:
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare
applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma. Infatti per
questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge di riforma trovano esclusivamente
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni.
c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale
per i quali resta confermata la specifica normativa.
2.2 - Requisiti
L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 2.1 che siano in
possesso dei seguenti requisiti :
a)
siano in stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Come stabilito dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di
disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo; l’interessato deve
rendere una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’art. 4, comma 38, della legge di riforma prevede che questa dichiarazione possa essere resa
dall’interessato anche direttamente all’INPS. Tale servizio sarà reso disponibile dall’Istituto ai
servizi competenti per territorio tramite la banca dati telematica contenente i dati individuali dei
beneficiari di ammortizzatori sociali, da predisporre entro il 30 giugno 2013. Nelle more
dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica di cui all’art. 4, comma 35 della legge
di riforma, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa secondo le modalità vigenti
anteriormente alla legge di riforma.
b)
lo stato di disoccupazione sia
involontario
, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui
rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si
chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e
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