2.8.c - Lavoro autonomo
2.9 - Decadenza dall’ indennità
2.10 - Anticipazione dell’indennità
2.11 - Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti
prima del 2013
3 - Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI
3.1 - Requisiti
3.2 - Durata della prestazione
3.3 - Sospensione della prestazione
4 - Definizione del trattamento da porre in pagamento
5 - Revoca giudiziale delle prestazioni
6 - Prestazioni accessorie
7 - Ricorsi
8 – Regime fiscale
9 - Istituti in vigore
1 - Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (da ora “legge di riforma”), recante “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n. 153 del
3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro
e di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale
sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare l’art. 2, comma 1, della legge di riforma istituisce con decorrenza 1 gennaio 2013,
due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano
perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpi (v.
infra
par. 2) e
indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI (v.
infra
par. 3).
A questo scopo, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013, la disposizione richiamata istituisce
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della Legge 9 marzo 1989 n. 88.
Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
disoccupazione speciale edile;
mobilità.
2 - Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpI).
2.1 - Destinatari
Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di
cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.
E’ altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato(sul punto vedi infra).
Con riferimento ai lavoratori con la qualifica di apprendisti, l’indennità di disoccupazione
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