Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19
"Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Disabile - Figlio convivente -
Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai
signori:
Giovanni Maria FLICK (Presidente), Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi,
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'
articolo 42
, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza
del 26 marzo 2008 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile vertente tra C.F. e l'Istituto
superiore «Zambeccari», iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di costituzione di C.F.;
udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l'avvocato Giampaolo Ruggiero per C.F.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 26 marzo 2008, il Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità,
a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione.
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali
«nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta» da
disabilità grave.
1.1. – Nell'ordinanza di rimessione si precisa che il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso
proposto ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile avverso il provvedimento con il quale
un Istituto statale di istruzione superiore aveva respinto l'istanza avanzata da un proprio dipendente
– inquadrato come collaboratore scolastico a tempo indeterminato – finalizzata ad ottenere il
riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per poter assistere la madre in
situazione di disabilità grave, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in
quanto unico soggetto convivente.