Pagina 69 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano
lavoratori autonomi;
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i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a
godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di
disabilità grave non abbia fratelli
o
non conviva con alcuno di ess
i, oppure,
laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
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il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
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il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei
medesimi periodi del congedo in esame.
MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento su “modulistica on line” i modelli di domanda che terranno conto
delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti,
intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato o prescrizione del diritto. L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963
C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
Il Direttore generale
Crecco