h-bis), (
T.U.I.R.
) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).
6.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del
D.Lgs. n. 47 del 2000
, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno
assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917,
art. 16, comma 1, lett. a). Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e
razionalità, in quanto, come non ha mancato di sottolineare parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la
scissione del legame genetico del "rendimento" con il rapporto di lavoro e la causa previdenziale della
polizza: ma si tratta di specifiche ed espresse scelte legislative, determinate dalle peculiarità del processo di
sviluppo della previdenza complementare nel paese.
7. Sicchè deve essere affermato il seguente
principio di diritto
:
"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che
risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di
previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,
sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente
all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482
del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime
di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17
(T.U.I.R.)"
.
8. Pertanto deve essere accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui all'esposta
motivazione, stabilendo, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l'applicazione della ritenuta del
12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento. La sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con
l'accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest'ultimo al
rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all'erario dal
sostituto d'imposta e quanto dovuto a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 12,50% ai sensi della
L. n.
482 del 1985,
art.
6
alle sole somme liquidate per il rendimento. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso
(con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell'erogazione della prestazione in
questione).
9. Il ricorso incidentale condizionato, che può essere ora esaminato in ragione dell'accoglimento del ricorso
principale che determina l'attualità dell'interesse della parte alla pronuncia in merito alla (implicitamente)
disattesa eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza di specificità dei motivi che
sarebbe stata formulata innanzi al giudice a quo, si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza, non
essendo state trascritte nel ricorso nè le parti dell'atto con il quale l'attuale ricorrente incidentale avrebbe
sollevato in appello la predetta eccezione, nè le parti dell'appello che denuncerebbero la supposta omissione.
10. La complessità delle questioni affrontate e l'incertezza delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la
compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi,
accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo e
rigettato il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del
contribuente, dichiarando il diritto di quest'ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre
2000 della differenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta e quanto dovuto a seguito
dell'applicazione dell'aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento.
Compensa le spese dell'intero giudizio.