fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme
pensionistiche complementari prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 e quella dei soggetti
che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto provvedimento
legislativo.
5.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributario stabilito al
D.Lgs. n. 124 del 1993,
art. 13,
comma 9, il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 16, comma 1, lett. a), e
successive modificazioni ed integrazioni. Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al
D.L. 31 dicembre
1996, n. 669,
art.
1, comma 5
, (convertito con modificazioni con
L. 28 febbraio 1997, n. 30
), il quale prevede
che "La disposizione contenuta nel
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
art.
13, comma 9
, e quella contenuta nel
testo unico delle imposte sui redditi approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 42, comma 4,
ultimo periodo, introdotta dalla
L. 8 agosto 1995, n. 335,
art.
11, comma 3
, (a norma del quale la
disposizione prevista dall'art. 42, comma 4 "non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di
capitale ai sensi del
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
, e successive modificazioni ed integrazioni"), devono
intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari
successivamente alla data di entrata in vigore del citato
D.Lgs. n. 124 del 1993
". 5.3. A questa situazione
"binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche complementari, pone
fine il
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47,
art.
12, comma 1
, (come modificato dal
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168,
art.
9, comma 1, lett. a)
), a norma del quale "per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10
(relativamente al "trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124
") si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per
i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente". Il
D.Lgs. n. 47 del 2000
, all'art. 3 abroga, tra l'altro, il comma 9 del
D.Lgs. n. 124 del 1993,
art.
13
(quest'ultima norma sarà del tutto abrogata, come l'intero decreto legislativo,
dal
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,
art.
23
, a decorrere dal 1 gennaio 2007).
6. La situazione rende conto del difficile approccio del legislatore italiano con la previdenza complementare,
che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da
"tutela assicurativa", rispondente al principio dei risparmio finanziario (che trova la propria garanzia
costituzionale nell'art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio dei
risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell'art. 38 della Carta fondamentale): la
differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l'investimento concerne
una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l'investimento concerne una somma
che origina da redditi di lavoro (e questa correlazione tra investimento e redditi di lavoro non è senza
conseguenze sul regime tributario delle prestazione erogate dai Fondi pensione, regime che non può essere
diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l'investimento trova alimento).
6.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è
operata solo con il
D.Lgs. n. 124 del 1993
, in particolare con l'art. 13, comma 9, introdotto dalla
L. 8 agosto
1995, n. 335,
art.
11
, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l'applicazione alle sole prestazioni erogate in
forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata
in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate
non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso
concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a
causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti
imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un
"rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè
possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale,,
mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione
nella misura del 12,50% ai sensi della
L. 26 settembre 1985, n. 482,
art.
6
, (i commi 1 e 2, del richiamato art.
6, sono stati poi abrogati dall'art.
14
, del
D.Lgs. n. 47 del 2000
, per i contratti stipulati in data successiva a
quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura prevista dal
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,
art.
7
, ai redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai
rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 47, comma 1, lett.