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22974, anch'essa pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente
ENEL, che ha affermato il seguente analogo principio:
"In tema di fondi previdenziali integrativi, la
disciplina impositiva di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, - che rinvia al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), ed al relativo regime di tassazione
separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5,
(convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche
complementari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a
quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all'erogazione di capitali, sotto forma
di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che,
abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art.
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, si applica ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001.
Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del
1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova
applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la
contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già
prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6"
.
4.3. Nel
secondo filone
si colloca la sentenza 7 maggio 2010, n. 11156, che ha affermato il seguente
principio:
"In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il
personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un
accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in
godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi della D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito
della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato
al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su
cui, calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da
essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino
al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il
reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge".
4.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco Napoli),
ma è seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al
FONDENEL, che ha affermato il seguente principio:
"Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le
disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, art. 13, comma 9, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4
ultimo periodo, (introdotte dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da
tale rapporto dipendenti, e in particolare all'imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine
rapporto. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1
gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come
reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett.
a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 32, conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47
del 2000, art. 10) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11,
comma 1 lett. a), ancorchè l'erogazione avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga
effettuata da soggetto terzo, anzichè dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare
modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento
previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito
dell'avente diritto. (Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da
FONDENEL per importo erogato a dipendente a momento della risoluzione del rapporto)".
5, Prima che la evidenza di soluzioni possibilmente contrastanti, quel che emerge dalla lettura delle riportate
soluzioni giurisprudenziali è l'esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche
misura intersecantesi, che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime
di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti al momento della, cessazione del
rapporto di lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari.
5.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull'esistenza di un