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Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Direzione Centrale -
Sistemi Informativi e Tecnologici, 16 marzo 2009, n. 41
“Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente
con la persona in situazione di disabilità grave.”
SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs
151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di
disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a
prendersene cura.
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009
, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’
art. 42, comma 5
, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in
cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio
convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di
disabilità grave.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al
figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a
prendersene cura.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si
forniscono le indicazioni che seguono.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori
dipendenti secondo il seguente
ordine di priorità
:
a)
coniuge
della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b)
genitor
i, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
?
il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
?
il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei
medesimi periodi del congedo in esame;
c)
fratelli o sorelle
– alternativamente -
conviventi
con il soggetto portatore di handicap grave, in
caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure,
laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi
periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
c)
figlio convivente
con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le
seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure,
laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi
periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi,
oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: