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Per gli iscritti che hanno trasferito la propria posizione in regime di
neutralità fiscale da altri fondi pensione a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale, la predetta ritenuta potrà essere applicata ai
rendimenti derivanti dalla gestione del capitale sui mercati finanziari maturati
fino al 31 dicembre 2000, certificati dal Fondo di provenienza e imputabili
all’iscritto.
Per il versamento della predetta ritenuta deve essere utilizzato il codice
tributo n. 1680.
Per le liquidazioni già effettuate, i “vecchi iscritti” possono presentare
istanze di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 presso un
ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando la documentazione
rilasciata dal Fondo istante che certifichi l’ammontare dei rendimenti imputabili
alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo
nei termini precedentemente indicati. Tale disposizione prevede, infatti, che
l’istanza di rimborso relativa a versamenti diretti “
può essere presentata anche
dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza
di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata
”.
In alternativa alla istanza di rimborso, per le prestazioni erogate nel 2011,
il Fondo potrà provvedere al recupero della maggiore imposta versata
riliquidando direttamente le prestazioni erogate e presentando un modello 770
integrativo.
In caso di trasferimento della posizione previdenziale degli iscritti presso
altra forma di previdenza complementare, la predetta certificazione potrà essere
rilasciata dal Fondo istante al nuovo Fondo previdenziale al fine di consentire la
corretta tassazione dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000,
in sede di erogazione della prestazione finale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE