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In considerazione del dirimente pronunciamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, si esprime l’avviso che per le prestazioni integrative
relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di
capitale, da fondi di previdenza complementare ai “vecchi iscritti” (iscritti, cioè,
a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può
essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento
limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal
Fondo, risulti essere costituita dal
“rendimento netto”
inteso non come quota
meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma
“imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da
parte del Fondo”
(
cfr.
sentenza citata). In altri termini, la ritenuta nella misura
del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che
derivino effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario, da parte dello
stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in
quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi
di capitale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante risulta che:
-
il Fondo opera solo in regime di contribuzione definita a
capitalizzazione individuale;
-
i rendimenti conseguiti derivano solo dalla gestione diretta del
patrimonio del Fondo sui mercati finanziari e dagli interessi maturati
sui conti correnti necessari per la gestione finanziaria, con esclusione
di altra tipologia di investimento (quale, ad esempio, la gestione degli
immobili);
-
alcuni iscritti al Fondo provengono da altri fondi pensione, di cui una
parte di natura assicurativa e una parte di natura finanziaria.
Per le disposizioni e la prassi richiamate, si esprime l’avviso che la
ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento possa essere applicata sulla parte
della prestazione erogata in favore dei “vecchi iscritti”, corrispondente ai
rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 presso il Fondo istante.