Pagina 688 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-06-2011, n. 13642
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.
Dott. DE LUCAMichele - Presidente di Sezione
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. MACIONE Luigi - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
- ricorrente -
contro
M.M.
, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall'avv. Pace Fabio, con studio in Milano, Corso di Porta Romana 89/b, giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. n. 35, n. 83/35/05, del 7
novembre 2005, depositata il 12 dicembre 2005, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2011 dal Consigliere Dott. BOTTA
Raffaele;
uditi gli avv.ti De Stefano Alessandro, Maddalo Alessandro e Camassa Maria Pia, per l'Avvocatura Generale
dello Stato, e avv. Pace Fabio per il controricorrente e ricorrente incidentale; udito il P.M., in persona
dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la decisione dei ricorsi con
applicazione del principio del duplice criterio di tassazione (Cass. n. 22974/10 e 27928/09) fino all'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 47 del 2000 (1/1/2001), che ha introdotto il criterio unico della tassazione separata.
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto
dall'amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza
denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente
ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento
di pensione integrativa.
La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in
base a polizza attivata dall'azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della
cessazione del rapporto di favore prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di
opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.
Ad avviso del contribuente la somma percepita non era assoggettabile a tassazione o, in via subordinata,
avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base
imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma
4, (TUIR) (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita
accoglieva la richiesta formulata in via subordinata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma