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sancito la qualificazione del rendimento finanziario incluso nelle prestazioni
integrative come redditi di capitale piuttosto che come redditi di lavoro, a
prescindere dal modello gestionale scelto dal Fondo (finanziario o assicurativo),
hanno impugnato il silenzio-rifiuto opposto dagli uffici finanziari alle richieste di
rimborso della tassazione effettuata con l’aliquota del TFR, anziché con la
ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento, sulla quota di rendimento
compresa nelle prestazioni erogate sotto forma di capitale alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13642 del
22 giugno 2011, al fine di dirimere i contrastanti orientamenti giurisprudenziali
sul tema, hanno precisato che, qualora un Fondo pensione corrisponda una
prestazione in forma di capitale a un “vecchio iscritto”, il trattamento fiscale è
indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria),
dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate alla ritenuta a titolo
d’imposta del 12,5 per cento di cui al citato art. 6 della L. n. 482 del 1985, per la
quota relativa al rendimento finanziario, e all’aliquota del TFR per quella
corrispondente ai contributi versati.
In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto:
“In tema
di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad
un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,
sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino
al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e
art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art.
6; ..”.