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alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto n. 124 del 1993,
quale che fosse il modello gestionale adottato dal Fondo pensione.
La disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995 ha modificato, quindi,
in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in
dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione – ai sensi dei rami I
o V del punto A della tabella allegata al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 – per i
quali l’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, prevedeva l’applicazione
della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento secondo le modalità illustrate
nella richiamata circolare n. 14 del 17 giugno 1987.
Le predette somme sono state, infatti, definitivamente assoggettate al
trattamento previsto dal richiamato art. 13, comma 9 (tassazione separata con
aliquota del TFR), considerato che la nuova disciplina aveva in sostanza stabilito
che la componente di rendimento finanziario ricompresa nel capitale erogato
assumeva in ogni caso natura di reddito di lavoro dipendente (e non di reddito di
capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal
datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo pensione (
cfr.
circolare n. 235 del
1998, par. 6.2.2.)
In tale contesto, l’art. 1 del d.l. n. 669 del 1996, con norma interpretativa,
ha previsto che “
la disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art.
13, comma 9, e quella contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, Tuir,
introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, devono intendersi
riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche
complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.
n. 124 del 1993
”. In buona sostanza, si limitava l’applicabilità dell’art. 13,
comma 9, e dell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, agli iscritti alle forme
pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 (c.d. “nuovi
iscritti”). Conseguentemente, ai “vecchi iscritti” continuava ad applicarsi il
previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.
I “vecchi iscritti” ai fondi di tipo finanziario, ritenendo che la norma
interpretativa introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 669 del 1996 avesse indirettamente