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A completamento dell’informativa di cui al numero 15/2009 de IL PUNTO SU… occorre
precisare che ora è anche possibile l’estensione del diritto al congedo retribuito di due
anni, di cui all' art. 42, comma 5 DEL D. Lgs. 151/2001, oltre che al coniuge
convivente,
anche al figlio/a, sempre convivente,
di persona colpita da handicap grave.
Infatti, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 (che si aggiunge – quindi – alla
decisione n. 158 del 18 aprile 2007 già ricordata), ha dichiarato l'ulteriore illegittimità dell'art. 42,
comma 5, del D. Lgs. 151/2001 anche nella parte in cui non prevede
a favore del figlio/a convivente di
persona colpita da grave handicap
il diritto di fruire del congedo di cui trattasi.
Come si ricorderà, originariamente quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di
due anni solo i genitori di persone portatori di handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi
con la persone con handicap, nel caso in cui entrambi i genitori fossero deceduti o totalmente inabili e
– a seguito della prima pronunzia del Suprema Corte dell’aprile 2007 - anche il coniuge convivente.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
A seguito dei due pronunciamenti, hanno quindi titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)
coniuge
della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b)
genitor
i, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
?
il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
?
il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
c)
fratelli o sorelle
– alternativamente -
conviventi
con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge,
ricorra una delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
d)
figlio convivente
con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge,
ricorra una delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra
una delle seguenti situazioni:
?
tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
?
i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto
genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di
disabilità grave non abbia fratelli
o
non conviva con alcuno di ess
i, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una
delle seguenti situazioni:
?
il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivendo con questi, non siano
genitori, coniugi, fratelli, sorelle o figli. Quindi, ad esempio, non possono accedere ai congedi di cui trattasi nipoti, cugini, generi
.
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16 marzo 2009) E TUTTI I MODELLI DI RICHIESTA (a seconda del soggetto avente diritto).