titolo di permessi ex lege n. 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale,
verranno trasformate in ferie o imputate al giustificativo ANR con le modalità
indicate nel messaggio n. 23254/2011.
Al riguardo, si fa presente che il dipendente interessato a fruire dei permessi in via provvisoria
è tenuto a presentare richiesta esclusivamente con il modulo appositamente predisposto con il
quale attesta di essere consapevole delle predette conseguenze.
6. ASSISTENZA PRESTATA NEI CONFRONTI DI UN FAMILIARE DISABILE
LAVORATORE
Di norma, la fruizione dei permessi in argomento da parte del dipendente che presta
assistenza nei confronti di un familiare lavoratore coincide con l’assenza del disabile dal posto
di lavoro.
Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 30/2010, considerata
la
ratio
della norma ispirata all’assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle
persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del
dipendente che assiste il familiare disabile
non può essere escluso a priori
nei casi in cui lo
stesso disabile svolga nel medesimo periodo attività lavorativa.
Conseguentemente, essendo superata la disposizione contenuta al paragrafo 2.1 della circolare
n. 45/2011, l’Amministrazione non può negare a priori l’autorizzazione alla fruizione dei
permessi richiesti da un dipendente per assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate
in cui lo stesso è impegnato in attività lavorativa.
Il Ministero ha altresì chiarito che, nell’ipotesi sopra indicata, è rimessa al datore di lavoro la
valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a rappresentare.
Nel rispetto dei criteri indicati, pertanto, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle
giornate in cui l’assistito presta attività lavorativa, il dirigente responsabile valuterà, di volta in
volta, la concedibilità del congedo, in relazione alle necessità rappresentate a giustificazione
dell’assenza, anche con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali
non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.
In detta valutazione si dovrà tener conto della circostanza che le su menzionate necessità non
possano essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario del
dipendente che presta assistenza.
La sussistenza delle predette esigenze sarà attestata dall’interessato mediante dichiarazione di
responsabilità resa ai sensi dell’ art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Nulla è invece innovato nelle ipotesi in cui i permessi siano fruiti per prestare assistenza ad un
familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso sia assente dal posto di lavoro a
titolo, ad esempio, di permesso ex lege n.104/1992, malattia, ferie, aspettativa, ecc., nelle
quali, pertanto, la predetta valutazione non è richiesta ed il dipendente che assiste non deve
produrre alcuna giustificazione dell’assenza.
Si precisa, inoltre, che, in analogia a quanto previsto dal novellato comma 5 dell’art. 42 del
d.lgs. n. 151/2001, in riferimento alla possibilità per i genitori di un figlio disabile di fruire delle
agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 cumulativamente con il congedo
straordinario nell’ambito dello stesso mese purché non negli stessi giorni, il dipendente
impegnato nell’assistenza di un familiare disabile potrà cumulare gli stessi benefici alle
medesime condizioni.
Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.