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Riproporzionamento dei permessi mensili nel rapporto di lavoro a tempo parziale (tre giorni
ovvero 18 ore).
Si forniscono alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte
di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
a) Part time di tipo verticale
La circolare n. 45/2011 “
Permessi a favore di persone con disabilità grave – Art. 33 della
legge n. 104/1992
”, al paragrafo 2.1) “
Disposizioni comuni
” prevede che “
ai dipendenti in
regime di tempo parziale, i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in
misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time
orizzontale
,
mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore
mensili)
.”
Al riguardo occorre precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si
può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi
contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei
mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.
Diversamente, qualora l’articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part
time rientri nell’ulteriore ipotesi indicata al punto 2, il diritto ai permessi mensili di cui alla
legge n. 104/1992 deve essere riconosciuto in misura ridotta proporzionalmente alla riduzione
della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento.
b) Part time di tipo orizzontale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l’articolazione della
prestazione lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una
prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti
benefici:
1. un’ ora di permesso giornaliero;
2. tre giorni di permesso mensile;
3. permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione
lavorativa.
I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una
prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa ai benefici
previsti ai punti 2 e3, adue ore di permesso giornaliero.
Le medesime regole relative ai benefici indicati ai punti 2 e 3 valgono anche per i dipendenti
con rapporto di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per
assistere un familiare disabile.