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Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo la ricorrente Banca, denunciando omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, lamenta, con riferimento alla questione della
legittimità del primo licenziamento intimato al D. nell'aprile del 2004, che la
Corte d'Appello abbia ritenuto inattendibile la testimonianza del teste A.F., il
quale aveva confermato tutti i comportamenti contestati al dipendente e
posti a base del provvedimento espulsivo (richiesta del 2% sui fidi
concessi).
Sostiene che tale inattendibilità è stata desunta da circostanze - che
sarebbero state, invece, smentite in sede istruttoria - e principalmente dalla
ritenuta contraddizione tra il contenuto del documento contenente la prima
denuncia sporta dai fratelli A., titolari della The Turning S.r.l., e quanto
riferito da A.F. in sede giudiziale, con riferimento al periodo nel quale il
comportamento ricattatorio sarebbe stato tenuto. Secondo la Corte, infatti,
l' A., usando l'espressione "gestore", si sarebbe riferito al periodo in cui D.
era al Centro Corporate di (OMISSIS), mentre nella dichiarazione scritta
faceva riferimento anche al periodo precedente.
Per contro - secondo la ricorrente -, da quanto risultante pacificamente in
giudizio, perchè dedotto nel ricorso in primo grado e mai contestato e da
quanto riferito dagli altri testimoni escussi, il D. aveva mansioni di "gestore"
tanto nel periodo in cui si trovava presso il centro corporate di (OMISSIS)
quanto nel periodo precedente, in cui lavorava presso la filiale di
(OMISSIS).
Ne deriverebbe che il teste A.F. non sarebbe incorso nella contraddizione
che la Corte gli aveva imputato e che, pertanto, avrebbe riferito circostanze
che andavano valutate nel merito.
A ciò si aggiungerebbe una insufficiente e contraddittoria motivazione nella
valutazione delle testimonianze e, più in generale, del materiale probatorio
acquisito, che avrebbe condotto alla contestata pronuncia. Il motivo non
può trovare accoglimento.
Devesi, in proposito, rammentare che la denuncia di un vizio di
motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi
dell'art. 360 c.p.c.
, n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le
argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via
esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e
valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il
vizio di motivazione deve emergere - secondo il consolidato orientamento
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FulShow
16/10/2012
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