sede della Banca.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia del secondo recesso
in quanto intervenuto dopo che il rapporto di lavoro era cessato a causa del
primo licenziamento. Nel merito sosteneva l'infondatezza della
contestazione disciplinare e comunque la non proporzione della sanzione
espulsiva. Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto
delle proposte domande.
All'esito della svolta istruttoria il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso
e dichiarava che il primo licenziamento intimato al ricorrente doveva essere
annullato per carenza di prova sui fatti contestati al lavoratore, il secondo
doveva essere dichiarato inefficace poichè a quella data non esisteva il
rapporto di lavoro e conseguentemente il datore di lavoro non aveva il
potere di licenziare il ricorrente, mentre riteneva che la domanda di
risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso dovesse essere
rigettata perchè il ricorrente non aveva dimostrato che il procedimento
disciplinare fosse stato condotto con eccessiva pubblicità o con modalità tali
da danneggiargli l'immagine morale o professionale.
Avverso tale decisione proponeva appello la Banca di Roma, con articolate
argomentazioni.
Si costituiva il D. chiedendo il rigetto dell'impugnazione e presentando
appello incidentale relativamente al danno derivante dal primo
licenziamento. Nelle more del giudizio si costituiva la società Unicredit s.p.a.
che aveva rilevato l'attività della Banca di Roma s.p.a..
Con sentenza del 13/10/2009-6/4/2010 l'adita Corte d'appello di Venezia
rigettava entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di primo grado. A
sostegno della decisione osservava che il materiale probatorio acquisito non
consentiva di ritenere dimostrati i fatti posti a base della contestazione
relativa al primo licenziamento, mentre analogamente in ordine al secondo,
- e prescindendo dalla sua eventuale inefficacia per essere stato intimato
allorchè il rapporto era stato ormai definitivamente interrotto - non appariva
assolutamente provata la sottrazione di documentazione, oggetto di
contestazione.
Riteneva, inoltre, indimostrato il danno alla immagine ed alla professionalità
del D. conseguente al licenziamento e quindi l'infondatezza della relativa
pretesa risarcitoria.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Unicredit S.p.A. con un unico,
articolato motivo.
Resiste D.C. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex
art. 378 c.p.c..
Pagina 3 di 7
FulShow
16/10/2012
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001188555PRNT&FTC=950...