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tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate,
anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del
cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013,
2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per
l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di
euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148
milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni
di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei
risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di
euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766
milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,
426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno
2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni
finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o
siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,
alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti
relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti
relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le
amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per
cento».