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73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale
sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due
euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono
versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione
di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento
alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede
40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72
milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in
applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito
della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,
comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a
decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti