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complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del
codice civile, possa essere prevista la partecipazione di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso
il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di
opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle
partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel
governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si
applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62
puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle
competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto
il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita',
riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti
formali, non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a
garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in
coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La
certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida
effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o
autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri
di semplificazione, tracciabilita' e accessibilita' della
documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale
informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di
accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende
un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei
contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come
crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso
degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto
dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze
certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono
raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale,
pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono
definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono
gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'
delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni