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g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b)
sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione
dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo
svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare
eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a
carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal
contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della
direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque
misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella
gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la
salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione
professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione
aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di
sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con
istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa'
per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino