mezzi economici di sostentamento e le cure adeguate, mentre gli sarebbe negata ogni possibilità di
intervento ai fini dell'assistenza morale.
2.5.- In terzo luogo, l'esclusione del coniuge del disabile dalla fruizione del congedo straordinario
retribuito determinerebbe anche una tutela del disabile nell'esercizio del diritto alla cura e alla salute
minore rispetto a quella assicurata al disabile assistito dai genitori o, in loro mancanza, dai fratelli
conviventi. 3.- In punto di rilevanza, il rimettente afferma che nel giudizio a quo il rifiuto
dell'amministrazione dell'istituto scolastico di riconoscere il congedo straordinario retribuito al
ricorrente si fonda unicamente sulla "attuale portata della norma" e sulla "limitata sfera applicativa
della stessa", cosicché l'eventuale accoglimento della questione sollevata "consentirebbe al
ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto".
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con
handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato", per contrasto con gli artt. 2, 3,
29 e 32 della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata,
riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in
situazione di disabilità grave o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità - dopo la
sentenza n. 233 del 2005
di questa Corte - ai fratelli e alle sorelle con essa conviventi,
determinerebbe un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi
obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del consorte disabile. La disposizione
denunciata, al contempo, riserverebbe irragionevolmente una minor tutela sia al nucleo familiare del
disabile, rispetto a quella riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla salute dello stesso,
la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste.
2.- La questione è fondata.
2.1.- Ai fini del corretto inquadramento del dubbio di legittimità sollevato, occorre,
preliminarmente, evidenziare la ratio legis dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce
dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.
2.2.- L'istituto in esame era stato originariamente contemplato dall'art. 4, comma 4-bis, della
legge 8
marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), finalizzato alla disciplina dei
"congedi per eventi e cause particolari". Lo stesso istituto è stato successivamente regolato dall'art.
80, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388
, contenente "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che ne ha ampliato i contenuti,
accrescendo significativamente il numero e la qualità delle forme di tutela esistenti. In effetti, sulla
base del combinato disposto delle due norme sopra citate, si è attribuita la possibilità di fruire di un
congedo di durata analoga a quello previsto per gravi motivi familiari - assistito dal diritto di
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione
figurativa - ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui figli si trovassero in situazione di
disabilità grave da almeno cinque anni; disabilità accertata con le forme previste dagli artt. 3 e 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate). Detto beneficio spettava, alle medesime condizioni ed in via
alternativa, anche ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile in caso di "scomparsa" dei
genitori. Sin dal momento della sua introduzione, dunque, l'istituto in questione mirava a garantire