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l'assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del
beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli o sorelle) della sola famiglia
di origine del disabile. A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istituto del congedo
straordinario fu collocato al comma 5 dell'
art. 42
con la rubrica "Riposi e permessi per i figli con
handicap grave" e, con modifica operata dall'art. 3, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n.
350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)", riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della
situazione di disabilità grave.
2.3.- Questa Corte ha già operato un primo vaglio dell'istituto del congedo straordinario, come
delineato a seguito delle richiamate vicende normative, dichiarando l'illegittimità costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva "il diritto di uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del
congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del
figlio handicappato perché totalmente inabili" (sentenza n. 233 del 2005). In tale occasione, si è
sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di
sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona diversamente abile,
evidenziando il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite
dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della
persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia. Risulta, pertanto,
evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - ancorché sistematicamente
collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità - è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del
disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio
dell'assistito.
2.4.- Sotto altro profilo, questa Corte ha più volte evidenziato la centralità del ruolo della famiglia
nella assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione
quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del
disabile intesa nella sua accezione più ampia (si veda, fra le altre, la sentenza n. 350 del 2003).
2.5.- Alla luce delle premesse sopra svolte, la norma censurata concernente il trattamento riservato
al lavoratore, coniugato con un disabile in situazione di gravità e con questo convivente, omette di
considerare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, le situazioni di
compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da "rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione" - secondo quanto previsto dall'art. 3 della
legge n. 104 del 1992
- che si siano realizzate
in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così
realizzando un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del
disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in
questione è deputato a soddisfare. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei
beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo
matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte;
obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.
2.6.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto
legislativo n. 151 del 200
1, nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile "in
situazione di gravità", con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma.