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dello sviluppo sociale ed economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del
sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la
formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza
professionale acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del
territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le
strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative,
delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti
legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali
servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e
la consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle
competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai
sensi dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e
informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo
processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e
prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo
da assicurare a tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte
essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della
persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e
lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali
e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli
di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel
repertorio nazionale di cui al comma 67;
f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non
formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei
soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato
nel tempo dalla persona;