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apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa
dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e
le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro
dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla
individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e
professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori
nella loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica
mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e
territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
o di una certificazione riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato
da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua
scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni
di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente
articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel
rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono
definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di
criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei
servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente
alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali
contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei
propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di
cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo
emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in
correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori
di riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione
degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso
della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei
servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione
dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali,
l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la
formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,
idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali,
europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e