Pagina 636 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

43
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo
lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente
in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi
di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il
provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente
erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso
al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo
1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al
fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel
mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per
un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione
rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge
n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per