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giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro
subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali
europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati
individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura
non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai
servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al
comma 35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita'
nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, puo' essere resa dall'interessato all'INPS, che
trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio
mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente
articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le
province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo
stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per
il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le
informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono
messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente
senza un giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di
indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti
medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una