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31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla
contrattazione collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata,
dalla contrattazione a livelli decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per
i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono
prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle
modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al
contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due
settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del
disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di
residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo
entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di
sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro,
che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un
periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di
formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per
l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a
termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di